Capo ISez. II

Art. 41

Nomina a vice perito

In vigore dal 11 giu 1995
1. La nomina a vice perito si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale; b) per il restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Nomina a vice perito (Art. 41 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo