Capo I›Sez. II
Art. 41
Nomina a vice perito
In vigore dal 11 giu 1995
1. La nomina a vice perito si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale;
b) per il restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-41