Capo I›Sez. II
Art. 45
Promozione alla qualifica di perito
In vigore dal 11 giu 1995
1. La promozione alla qualifica di perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-45