Capo ISez. II

Art. 45

Promozione alla qualifica di perito

In vigore dal 11 giu 1995
1. La promozione alla qualifica di perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-45

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Promozione alla qualifica di perito (Art. 45 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo