Capo I›Sez. II
Art. 47
Promozione alla qualifica di perito superiore
In vigore dal 17 apr 2001
1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.
2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.
3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 25) che all'articolo 47, comma 3, le parole "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-47