Capo II
Art. 51
Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti
In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianità di qualifica e di servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente scelto, assistente e assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-51