Capo II

Art. 51

Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti

In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianità di qualifica e di servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente scelto, assistente e assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-51

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Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti (Art. 51 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo