Capo I›Sez. III
Art. 49
Trattamento economico
In vigore dal 1 gen 2005
1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1 settembre 1995, oltre l'indennità mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'articolo 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-nonies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-49