Capo II

Art. 55

Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori

In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quinta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all', comma 3, è inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di un'anzianità nella qualifica funzionale di cinque, dieci e quindici anni, rispettivamente in quella di operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo dello stesso ruolo. 2. Gli aiuto operatori di cui all', comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati se in possesso, dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, di un'anzianità di diciassette e ventidue anni rispettivamente nella qualifica di operatore e operatore scelto del ruolo di cui al comma 1. 3. Per un periodo di quattro anni gli aiuto operatori di cui all', comma 1, al raggiungimento di diciassette anni di anzianità dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, saranno inquadrati nella qualifica di operatore previo superamento del corso di cui al comma 2. L'inquadramento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla frequenza del corso. 4. Nelle more dell'attuazione dell', comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo in relazione alle diversificate professionalità di base, nel rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale e di servizio posseduta nel ruolo della carriera di provenienza, nonché alla posizione nello stesso. 5. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2, conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-55

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