Capo II

Art. 57

Inquadramento nel ruolo dei periti

In vigore dal 17 apr 2001
1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all', comma 3, è inquadrato, nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianità di nomina ai fini della progressione alla qualifica superiore. 2. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all', comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianità di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni. 3. Nelle more dell'attuazione dell', comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo corrispondenti alle diversificate professionalità di base, nel rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella stessa. 4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. 5. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente amministrativo del Corpo forestale dello Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina, nella qualifica di vice perito.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che il disposto di cui comma 2 del presente articolo 57, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-57

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Inquadramento nel ruolo dei periti (Art. 57 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo