Capo I
Art. 8
Libretto di lavoro
In vigore dal 26 apr 1995
1. L' della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è così modificato:
a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell' è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.".
2. L' della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-8