Capo I

Art. 10

Prospetti paga

In vigore dal 26 apr 1995
1. L' della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente: " - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-10

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