Capo I
Art. 10
10 / 29Prospetti paga
In vigore dal 26 apr 1995
1. L' della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:
" - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-10