Capo I

Art. 14

Contratto di lavoro a tempo determinato

In vigore dal 26 apr 1995
1. L' della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente: ". - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall' il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-14

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Contratto di lavoro a tempo determinato (Art. 14 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo