Capo I

Art. 15

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

In vigore dal 26 apr 1995
1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente: "Art. 195. - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Art. 15 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo