Capo I
Art. 9
AbrogatoConservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-9
Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-9