Capo I

Art. 4

Orario di lavoro nelle aziende industriali

In vigore dal 26 apr 1995
1. L' del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è così modificato: a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni"; b) il quarto comma è abrogato. 2. L' del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente: " - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa: a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'; b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli , quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma; c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-4

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