Capo I

Art. 3

Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro

In vigore dal 26 apr 1995
1. L' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente: " (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 2. Per le violazioni di cui all', comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro (Art. 3 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo