Capo I
Art. 2
Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
In vigore dal 26 apr 1995
1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-2