Titolo IVCapo I

Art. 162

Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

In vigore dal 3 mar 2004
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo. 2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro. 3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso. 4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all', comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-162

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