Titolo IVCapo I

Art. 163

Direzione degli istituti

In vigore dal 3 giu 1994
1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-163

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo