Capo VI
Art. 160
Contributi dello Stato
In vigore dal 3 giu 1994
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-160