Capo V
Art. 155
Divieto di adozione libri di testo
In vigore dal 1 gen 1999
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell', dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-155