Capo V
Art. 154
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
In vigore dal 1 gen 1999
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4)che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-154