Capo V

Art. 157

Divieto commercio libri di testo

In vigore dal 3 giu 1994
1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. 2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-157

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