Titolo IV›Capo I
Art. 161
Finalità e durata della scuola media
In vigore dal 3 mar 2004
1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59. 3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo, comma 2 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-161