Sez. VIII

Art. 444

Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

In vigore dal 3 giu 1994
1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso. 2. I posti orario di cui all' sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo. 3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.
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