Sez. VII

Art. 440

Anno di formazione

In vigore dal 3 giu 1994
1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni. 3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'. 4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo. 5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza. 6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-440

In sintesi

L'anno di formazione inizia con l'anno scolastico della nomina, finisce con il termine delle lezioni e richiede almeno 180 giorni di servizio effettivo per essere valido. Durante questo periodo il Ministero garantisce specifiche iniziative formative e i docenti svolgono le normali attività istituzionali in una scuola corrispondente alla tipologia di posto del concorso. Al termine dell'anno, il docente discute una relazione sulle attività svolte davanti al comitato per la valutazione del servizio. Il comitato, sentiti anche gli elementi forniti dal capo d'istituto, esprime un parere utile all'emanazione del decreto definitivo di conferma in ruolo da parte del provveditore agli studi.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina lo svolgimento dell'anno di formazione e il percorso di valutazione necessario per conseguire la definitiva conferma in ruolo del personale docente.

A chi si applica

Si applica al personale docente neo-nominato, compresi i docenti delle dotazioni organiche aggiuntive, con specifiche esclusioni per il personale educativo di determinati convitti ed educandati.

Esempio pratico

Un docente vince un concorso e riceve la nomina all'inizio dell'anno scolastico: prende servizio nello stesso tipo di scuola del concorso e accumula almeno 180 giorni di attività partecipando alle iniziative di formazione. A fine lezioni presenta e discute la propria relazione di fronte al comitato per la valutazione del servizio, ottenendo il parere favorevole per l'emissione del decreto di conferma in ruolo.

Adempimenti e conseguenze

Per la validità dell'anno è obbligatorio prestare almeno 180 giorni di servizio; al termine dell'anno di formazione è richiesto ai docenti di discutere con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e attività svolte ai fini della conferma in ruolo.

Domande frequenti

Quanto deve durare il servizio per rendere valido l'anno di formazione?Per la validità dell'anno di formazione è richiesto un servizio minimo di 180 giorni, a partire dall'inizio dell'anno scolastico di decorrenza della nomina fino al termine delle lezioni.
Come si conclude la procedura di valutazione del docente?Il docente discute una relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio, il quale esprime il proprio parere basandosi sulla relazione e sugli elementi forniti dal capo d'istituto.
A quali categorie non si applica la discussione della relazione davanti al comitato di valutazione?La procedura di discussione della relazione non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi a istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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