Art. 440
Anno di formazione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-440
Anno di formazione
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L'anno di formazione inizia con l'anno scolastico della nomina, finisce con il termine delle lezioni e richiede almeno 180 giorni di servizio effettivo per essere valido. Durante questo periodo il Ministero garantisce specifiche iniziative formative e i docenti svolgono le normali attività istituzionali in una scuola corrispondente alla tipologia di posto del concorso. Al termine dell'anno, il docente discute una relazione sulle attività svolte davanti al comitato per la valutazione del servizio. Il comitato, sentiti anche gli elementi forniti dal capo d'istituto, esprime un parere utile all'emanazione del decreto definitivo di conferma in ruolo da parte del provveditore agli studi.
La norma disciplina lo svolgimento dell'anno di formazione e il percorso di valutazione necessario per conseguire la definitiva conferma in ruolo del personale docente.
Si applica al personale docente neo-nominato, compresi i docenti delle dotazioni organiche aggiuntive, con specifiche esclusioni per il personale educativo di determinati convitti ed educandati.
Un docente vince un concorso e riceve la nomina all'inizio dell'anno scolastico: prende servizio nello stesso tipo di scuola del concorso e accumula almeno 180 giorni di attività partecipando alle iniziative di formazione. A fine lezioni presenta e discute la propria relazione di fronte al comitato per la valutazione del servizio, ottenendo il parere favorevole per l'emissione del decreto di conferma in ruolo.
Per la validità dell'anno è obbligatorio prestare almeno 180 giorni di servizio; al termine dell'anno di formazione è richiesto ai docenti di discutere con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e attività svolte ai fini della conferma in ruolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.