Art. 9

Ordinamento contabile

In vigore dal 2 mar 1994
1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato. 2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi. 3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalità previste dall' della legge 21 marzo 1958, n. 259. 4. L'Ente nazionale per le strade è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalità previste dall', comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-9

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