Art. 6

Il consiglio

In vigore dal 2 mar 1994
1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni. Esso è presieduto dall'amministratore ed è composto da quattro membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche, ed economiche. 2. Il consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attività dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all', i regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, i capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto. 3. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-6

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