Art. 7

L'amministratore

In vigore dal 2 mar 1994
1. L'amministratore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici ed è scelto tra soggetti che abbiano amministrato, per almeno cinque anni, aziende pubbliche o private di adeguata dimensione. 2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili. 3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-7

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