Art. 10

Il personale

In vigore dal 2 mar 1994
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro. 2. Fermo quanto previsto dall' del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda. 3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. 4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-10

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