Art. 8

Il collegio dei revisori

In vigore dal 2 mar 1994
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri designati: a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro dei lavori pubblici, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio; c) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale. 2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori è prevista la nomina di un membro supplente. 3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni. 4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente. 5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici. 6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-8

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