Art. 4

Patrimonio dell'Ente

In vigore dal 2 mar 1994
1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili, diversi dalle strade, strumentali alle sue attività.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-4

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Patrimonio dell'Ente (Art. 4 Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.) — Testo vigente | Portale Normativo