Art. 4
Patrimonio dell'Ente
In vigore dal 2 mar 1994
1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili, diversi dalle strade, strumentali alle sue attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-02-26;143#art-4