Art. 40
In vigore dal 3 mar 1994
1. All', comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:
a) le parole "quindici giorni" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "trenta giorni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-40