Art. 37

In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "le sanzioni accessorie" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione accessoria" e sono soppresse le seguenti: "e del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-37

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Art. 37 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo