Art. 35

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole: "di tipo omologato" sono aggiunte le seguenti: "in uno Stato membro delle Comunità europee"; b) al comma 6 dopo le parole: "dal Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale"; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-35

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Art. 35 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo