Art. 41
In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 sono soppresse le parole da: "valida ai fini della circolazione" a: "della citata legge";
b) al comma 9 è soppressa la parola: "immediatamente".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-41