Art. 43

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "polizia"; b) al comma 6 le parole: "della confisca del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-43

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Art. 43 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo