Art. 93

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) al primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-93

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Art. 93 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo