Art. 97

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta"; b) al comma 6 dopo le parole: "gruppi di animali" sono aggiunte le seguenti: "superiori al numero di cinquanta".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-97

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Art. 97 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo