Art. 97
97 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";
b) al comma 6 dopo le parole: "gruppi di animali" sono aggiunte le seguenti: "superiori al numero di cinquanta".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-97