Art. 40

Art. 40

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In vigore dal 3 mar 1994
1. All', comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) le parole "quindici giorni" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "trenta giorni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-40