Titolo IX

Art. 162

Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 1994
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° settembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro CONSO, Ministro di grazia e giustizia GALLO, Ministro delle finanze SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DIANA, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali PALADIN, Ministro delle politiche comunitarie e affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-162

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