Art. 96 bis

Interventi

In vigore dal 9 gen 2026
1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali di Stato terzo; b) delle succursali italiane delle banche di Stato terzo aderenti; c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. 1-bis. I sistemi di garanzia: a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli .1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza; b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all', comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all', comma 1-bis, lettera b), numero 2); d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a: a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a); c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. 1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che: a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell', comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'.2, comma 3. 1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'.1, comma 3; oppure b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti. 1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all'.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-96-bis

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