Titolo IX
Art. 158
AbrogatoDisposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.
In vigore dal 1 set 1996
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-158