Art. 158 · Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.
Titolo IX

Art. 158

Abrogato366 / 389

Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

In vigore dal 1 set 1996
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-158