Titolo IX
Art. 159
Regioni a statuto speciale
In vigore dal 13 dic 2016
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.
4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-159