Titolo IX
Art. 154
Fondo interbancario di garanzia
In vigore dal 1 gen 1994
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall', si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-154