Titolo IX
Art. 150
Banche di credito cooperativo
In vigore dal 1 gen 1994
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purchè integrata dall'espressione "credito cooperativo".
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli , comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell', comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell' della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell' del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: "3.
Alle banche di credito cooperativo si applicano gli , comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.".
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall', comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall' si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le rela- tive modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-150