(Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli decies e del titolo VI.
4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.
L'articolo attribuisce alla Banca d'Italia ampi poteri di controllo e intervento su tutti gli operatori e le infrastrutture che permettono i pagamenti. L'Autorità può richiedere dati e documenti, emanare regole generali per limitare i rischi e organizzare i servizi, ed effettuare ispezioni sul campo. Se accerta violazioni, la Banca d'Italia può ordinare misure correttive specifiche, vietare singole operazioni, restringere l'attività o, nei casi più gravi, sospenderla del tutto. Inoltre, la Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri attribuiti al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).
Perché esiste questa norma
La norma affida alla Banca d'Italia il compito di vigilare sul sistema dei pagamenti per garantirne l'efficienza, l'affidabilità e il regolare funzionamento, proteggendo al contempo gli utenti.
A chi si applica
Si applica a chi emette o gestisce strumenti di pagamento, a chi presta servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di scambio, compensazione, regolamento o di infrastrutture tecnologiche e di rete.
Esempio pratico
Una società che gestisce un'infrastruttura tecnologica per i pagamenti digitali subisce un'ispezione della Banca d'Italia per verificare la sicurezza del sistema. Qualora vengano riscontrate gravi carenze nei controlli sui rischi di blocco delle transazioni, la Banca d'Italia può imporre all'azienda modifiche organizzative o limitarne l'operatività fino alla risoluzione del problema.
Adempimenti e conseguenze
I soggetti vigilati sono tenuti a comunicare dati, atti e documenti richiesti, a consentire ispezioni e ad attenersi alle disposizioni generali; in caso di violazioni accertate, possono subire divieti operativi, restrizioni dell'attività o la sospensione dell'attività stessa.
Cosa è cambiato
L'articolo 146 è stato modificato dall'articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Domande frequenti
Quali poteri sanzionatori o di intervento diretto ha la Banca d'Italia in caso di infrazioni?Può adottare provvedimenti specifici per far cessare le infrazioni o rimuoverne le cause, vietare determinate operazioni, limitare le attività dei soggetti vigilati e, nelle situazioni più gravi, sospendere l'attività.
La Banca d'Italia può effettuare controlli direttamente presso le sedi degli operatori?Sì, la norma prevede espressamente la possibilità di disporre ispezioni, richiedere l'esibizione di documenti e trarne copia per verificare il rispetto delle regole.
L'attività di sorveglianza riguarda solo le banche o anche le infrastrutture tecnologiche di supporto ai pagamenti?Riguarda anche i soggetti che gestiscono sistemi di scambio, compensazione e regolamento, nonché i gestori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete.