Titolo IX

Art. 147

Altri poteri delle autorità creditizie

In vigore dal 1 gen 1994
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall', primo comma, lettere d) ed f), e dall', secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-147

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