Sez. I

Art. 32

Utili

In vigore dal 1 gen 1994
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-32

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